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LEGGE 14 giugno 1974, n. 270

Norme in materia di enfiteusi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
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Testo in vigore dal: 31-7-1974
al: 13-4-1988
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  2  della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, e' aggiunto
il seguente comma:
  "In  ogni  caso  il  canone  dei  rapporti  di enfiteusi costituiti
successivamente  al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla
quindicesima  parte  dell'indennita' di espropriazione determinata ai
sensi  delle  leggi  di  riforma  agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21
ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni".