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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258

Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 393 (in G.U. 31/08/1974, n.227).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974)
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Testo in vigore dal:  10-7-1974 al: 31-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1



È isituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni nonché sugli esplosivi nella misura appresso indicata:


A) Armi da fuoco, lunghe:

1) portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun
esemplare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
2) comuni a canna rigata, per ciascun esemplare . . . L. 50.000
3) comuni a canna liscia, per ciascun esemplare . . . . . L. 10.000
4) comuni a canna rigata calibro 22 lungo e corto, a canna
liscia calibro "Flobert", per ciascun esemplare . . . . . .L. 10.000

B) Armi da fuoco, corte:

1) da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare. . . . .L. 100.000
2) comuni, per ciascun esemplare. . . . . . . . . . . . . L. 10.000
3) comuni a canna rigata calibro 22 corto e lungo, a canna
liscia calibro "flobert", per ciascun esemplare . . . . . .L. 10.000

C) Armi ad aria compressa od a gas, lunghe o corte, per ciascun
esemplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 10.000

D) Canne per armi da fuoco:

1) per le armi di cui alle precedenti lettere A/1 e Bit, per
ciascuna canna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
2) per le armi di cui alla precedente lettera A/ 2, per
ciascuna canna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 50.000
3) per le altre armi indicate nelle precedenti lettere
A), B) e C), per ciascuna canna. . . . . . . . . . . . . . L. 10.000

E) Munizioni:

1) relative alle armi indicate nelle precedenti lettere
A/1, A/2, B/l e B/ 2, per ciascun pezzo . . . . . . . . . L. 5
2) relative alle altre armi indicate nelle precedenti
lettere A) e B), per ciascun pezzo. . . . . . . . . . . . .L. 1

F) Polveri da sparo, al kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200

G) Esplosivi preparati, al kg. . . . . . . . . . . . . . . L. 100

H) Micce e cordoni detonanti, al metro . . . . . . . . . . L. 5

I) Inneschi e capsule detonanti, per ciascun pezzo . . . . L. 1

L) Detonatori, per ciascun pezzo. . . . . . . . . . . . . .L. 10

M) Qualsiasi congegno portatile micidiale che utilizza
la deflagrazione della polvere da sparo, per
ciascun esemplare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000


Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato.
Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.