stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258

Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 393 (in G.U. 31/08/1974, n.227).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974)
Testo in vigore dal: 1-9-1974
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Vista la tariffa per l'applicazione dei  dazi  doganali,  approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e
successive aggiunte e modificazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  istituire  una
imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine
sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri  per  l'interno,  per  il  bilancio  e   la   programmazione
economica, per il  tesoro,  per  la  difesa  e  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  ((E'  istituita  una  imposta  interna  di  fabbricazione  ed   una
corrispondente sovrimposta di confine sulle armi  da  sparo  e  sulle
munizioni nella misura appresso indicata: 
 
    

A) Armi da fuoco, lunghe:
portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun
esemplare.....................................   L.    100.000
B) Armi da fuoco, corte:
da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare   L.    100.000
C) Canne finite pronte per la vendita:
per le armi di cui alle precedenti lettere A) e
B), per ciascuna canna........................   L.    100.000
D) Munizioni:
relative  alle  armi indicate nelle precedenti
lettere A) e B), per ciascun pezzo............   L.        5))


    
  Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti  i  prodotti  elencati
nel precedente comma quando sono  destinati  alle  forze  armate,  ai
corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato. ((In caso di
vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni,  di  tali
prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.)) 
  Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle  modalita'  da
stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.