stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 83/74 e numero 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1974, n. 352 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1985)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-1985
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di  dettare  norme
per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n.  1495/74
concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con il Ministro  per  l'agricoltura  e  le
foreste; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974,  detenevano,  a
qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero  greggio  e  sciroppi  di
zucchero o fossero  destinatari  dei  prodotti  stessi  in  corso  di
trasporto per quantita' superiori  a  500  kg.  debbono  versare  gli
importi riferiti a 100 kg. netti di cui all'allegata tabella. 
  ((La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al  comma
precedente, e' determinata con esclusione delle scorte di esercizio. 
  Si considera  scorta  di  esercizio  il  quantitativo  di  zucchero
detenuto dalle  aziende  utilizzatrici  in  misura  pari  ai  quattro
cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30
giugno 1975. Le aziende a  carattere  stagionale  hanno  facolta'  di
assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al
consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi  il  50
per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno
1975)).