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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974)
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Testo in vigore dal: 18-8-1974
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Vista la tariffa per l'applicazione dei  dazi  doganali,  approvata
con il decreto del Presidente della Repubblica  26  giugno  1965,  n.
723, e successive aggiunte e modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964,  n.  989,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 dicembre  1964,  n.  1350,  concernente
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente  modificazioni  al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano; 
  Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 15  novembre  1973,  n.  733,  concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; 
  Visto  il  decreto-legge  19  giugno  1974,  n.  229,   concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  il
regime fiscale  di  alcuni  prodotti  petroliferi  e  di  imporre  un
prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore,  autoscafi  ed
aeromobili; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per  il
tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato,
per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle benzine speciali  diverse  dall'acqua  ragia  minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale. 
  E' ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1),
della tabella B allegata alla legge 19 marzo  1973,  n.  32,  per  la
benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il
decreto-legge  29   settembre   1973,   n.   578,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733. 
  La predetta lettera B), punto 1), e' sostituita dalla seguente: 
    "B) Benzina: 
      ((1) acquistata  con  speciali  buoni  da  automobilisti  e  da
motociclisti, stranieri  od  italiani  residenti  all'estero,  per  i
viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800)). 
  I  buoni  per  l'acquisto  della  benzina  sono  emessi   dall'Ente
nazionale italiano per il turismo ((e dall'Automobile club d'Italia e
possono  essere  venduti  soltanto  all'estero  e  dagli  uffici   di
frontiera, con pagamento in valuta estera)). 
  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per  il
commercio con l'estero e per il turismo  e  lo  spettacolo,  ((...)),
sara'   stabilito   il   quantitativo   di   benzina   da   ammettere
all'agevolazione nonche' le  norme  relative  alla  applicazione  del
beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni". 
  L'aliquota   ridotta   d'imposta   di   fabbricazione    e    della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973,  n.  32,
per   il   prodotto   denominato   "jet    fuel    JP4",    destinato
all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L.  1.822,50  a  L.
2.307  per  quintale,  relativamente  al  quantitativo  eccedente  il
contingente  annuo  di  tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine  sui  gas  di  petrolio  liquefatti  per  autotrazione   sono
aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.