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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1974, n. 237

Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 agosto 1974, n. 350 (in G.U. 19/08/1974, n.216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1974)
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Testo in vigore dal: 20-8-1974
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente  la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n.
788,  convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n.
9,  sono  prorogate  al  31  dicembre  1975.  ((La proroga si intende
riferita  ai  termini  aventi  scadenza  dal  21  dicembre 1972 al 31
dicembre 1975)).
  Tali  disposizioni sono applicabili, altresi', all'imposta comunale
sull'incremento  di  valore degli immobili, alle entrate del demanio,
del  tesoro  e  delle  aziende  speciali,  nonche'  a  tutte le altre
entrate,  anche  di  carattere  non tributario, la cui riscossione e'
demandata agli uffici del registro.
  ((Il  termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo
44  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636,  e'  fissato,  per  tutti  i  procedimenti  pendenti  innanzi le
commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974)).