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LEGGE 18 maggio 1974, n. 217

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1984)
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Testo in vigore dal: 25-6-1974
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai  sensi
del  secondo  comma  dell'articolo  32  dell'ordinamento  giudiziario
approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al
1 dicembre 1973, conservano  l'incarico  a  tempo  indeterminato,  ma
comunque non oltre il 65° anno di eta'. 
  Il Consiglio superiore  della  magistratura  puo'  sempre  revocare
l'incarico con provvedimento motivato. 
  Ai suddetti  vice  pretori  onorari  e'  corrisposto  lo  stipendio
spettante ai magistrati di tribunale. 
  Ad essi sono estese le  disposizioni  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1948, n. 147, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970,  n.
336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario,
modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di  tutte  le  altre
leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza
dal 1 dicembre 1973.