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LEGGE 26 aprile 1974, n. 168

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

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Testo in vigore dal: 2-6-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle
mutilazioni  e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario,
si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse
alla  legge  18 marzo 1968, n. 313, nonche' le tabelle E ed F annesse
alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
  Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso
di  coesistenza  di  piu'  infermita'  si  applicano  le disposizioni
previste  dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n.
313,  nel  testo  risultante  a  seguito  delle aggiunte disposte con
l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585".