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LEGGE 27 febbraio 1974, n. 69

Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 7-4-1974
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei
casi  di  cessazione  dal  servizio permanente per inosservanza delle
norme  sul  matrimonio,  per  non  idoneita'  all'avanzamento  o  per
decadenza  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n.
37,  sono  trattenuti  in  servizio  temporaneo fino all'assolvimento
delle  ferme  ordinarie  e  speciali  o  dei  particolari  vincoli di
permanenza in servizio volontariamente contratti.