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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47

Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 117 (in G.U. 04/05/1974, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1989)
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Testo in vigore dal: 13-3-1974
al: 4-5-1974
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9  gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per
l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;
  Vista  la  legge  9  febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione
delle tasse e dei diritti marittimi;
  Visto  il  trattato  che  istituisce la Comunita' economica europea
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Tenuto  conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario
di  norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle
merci trasportate per via aerea e per via marittima;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di adottare un
diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la
disciplina comunitaria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e
per  la  marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro,
per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attivita' aerea
commerciale  e'  dovuta  una  tassa  erariale  sulle merci sbarcate e
imbarcate  dagli  aeromobili in misura non superiore a lire cento per
ogni  chilogrammo  di  peso  lordo. La tassa non e' dovuta in caso di
trasbordo.  La  frazione  di  chilogrammo  superiore  a 500 grammi e'
considerata  come chilogrammo intero. La tassa e' dovuta dal vettore,
che  puo'  rivalersene  sullo speditore, ed e' accertata, liquidata e
riscossa  dalla  direzione  dell'aeroporto  che,  ove  ne  ravvisi la
opportunita', puo' all'uopo delegare il competente ufficio doganale.
  La  misura  della tassa di cui al primo comma del presente articolo
e'  determinata  e  variata  per  ciascun  aerodromo  con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti
e  l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per
il  tesoro  e  per  il bilancio e la programmazione economica, tenuto
conto  del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione
dei servizi.
  Il   proprietario   dell'aeromobile  e'  solidalmente  responsabile
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
  Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti
o  societa',  l'accertamento,  la liquidazione e la riscossione della
tassa  di cui al primo comma nonche' l'eventuale rimborso della tassa
stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalita'
che  saranno  stabilite  con  decreto  del Ministro per i trasporti e
l'aviazione  civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le
finanze e per il bilancio e la programmazione economica.