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LEGGE 26 febbraio 1974, n. 45

Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1995)
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Testo in vigore dal: 1-1-1996
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ufficiali  di  complemento  della  guardia  di  finanza  sono
reclutati,  con  grado  di sottotenente, dai giovani che compiano con
esito  favorevole  il  corso  allievi  ufficiali di complemento della
guardia di finanza.
  Al  corso  anzidetto  si  accede  mediante concorso per titoli ((ed
esami)) al quale possono partecipare i giovani che:
    a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
    b)  non  abbiano  superato  il  26° anno di eta' e posseggano gli
altri  requisiti  prescritti  per  l'arruolamento  nella  guardia  di
finanza;
    ((c)  siano  in  possesso  dei  diplomi di laurea che il Ministro
delle  finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)).
  Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque.
  La  durata del servizio di prima nomina e' determinata dal Ministro
per le finanze e non puo', comunque, essere inferiore a dieci mesi.