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LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/2006)
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vigente al 03/03/2006
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Testo in vigore dal: 15-9-1988
al: 17-3-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover
pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
  ((Al  privo  della  vista  e'  riconosciuto  altresi' il diritto di
accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
  Ogni  altra  disposizione  in  contrasto  o  in  difformita' con la
presente legge viene abrogata)).

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974

                                LEONE

                                                      RUMOR - PRETI -
                                                           PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI