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LEGGE 12 febbraio 1974, n. 35

Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di Trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza.

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Testo in vigore dal: 20-3-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  I rimborsi e le indennita' spettanti, ai sensi del regio decreto 12
dicembre  1929,  n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938,
n.  850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e
ai  sottufficiali  della  Marina per gli spostamenti delle rispettive
famiglie  durante  il  periodo  d'imbarco, competono anche in caso di
imbarco  consecutivo  su altra nave di diversa sede di assegnazione e
nel  caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale
o il sottufficiale e' imbarcato.