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REGIO DECRETO 21 dicembre 1873, n. 1735

col quale è accordata l'autorizzazione di derivare acque ad occupare spiaggie del pubblico demanio (073U1735)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1874 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;
Visto l'Elenco in cui trovansi descritte n. 16 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni da fiumi e torrenti del pubblico Demanio e da canali demaniali, e di occupare, altresì ad uso privato, alcuni tratti di spiaggia marina e lacuale;
Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica, come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito

il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1

Articolo unico.

È concesso, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alle Società indicate nell'annesso Elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree di spiaggie ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello Elenco stesso notate e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 21 dicembre 1873.

M. Minghetti.

Visto, il Guardasigilli: Vigliani.