stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 868

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 4-1-1974
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 5 novembre 1973,  n.  658,  recante  interventi  a
favore delle  popolazioni  dei  comuni  interessati  dalla  infezione
colerica dell'agosto e settembre 1973, e' convertito in legge con  le
seguenti modificazioni: 
 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  "E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione  di
contributi e sovvenzioni a favore  dei  comuni,  da  determinare  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto  con  i
Ministri per l'interno, per le finanze e per la sanita',  sentite  le
regioni interessate, compresi nelle zone di cui  all'articolo  1  del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1967,  n.  1523,  le   cui
popolazioni abbiano risentito  particolari  pregiudizi  economici  in
conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973,  per
le piu' urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per  provvidenze
contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali. 
  Detta somma e' iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione
della spesa del Ministero  dell'interno  in  ragione  di  lire  3.000
milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974". 
 
  Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  "A favore delle imprese, regolarmente autorizzate  o  iscritte  nel
registro della pesca ai sensi dell'articolo 11 della legge 14  luglio
1965, n. 963, e dedite alla  coltivazione  e  raccolta  di  molluschi
eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, anche se operanti  in
zone diverse da quelle indicate nel  decreto  di  cui  al  precedente
articolo 1,  nei  cui  confronti  sono  stati  adottati  od  eseguiti
provvedimenti  di  sospensione  dell'attivita'  o  di   rimozione   o
distruzione degli impianti,  ovvero  la  cui  produzione  sia  andata
completamente distrutta in  virtu'  della  ordinanza  ministeriale  4
settembre 1973, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  5
settembre 1973, e' corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un
ammontare non superiore a lire un milione. 
  Il contributo di cui al precedente comma e' concesso dal  capo  del
compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per
la pesca marittima prevista dagli articoli 7  ed  8  della  legge  14
luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati  da
presentare non oltre il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
conversione in legge  del  presente  decreto.  Nella  domanda  devono
essere indicati tutti gli elementi idonei  ad  accertare  l'attivita'
svolta dagli interessati". 
 
  Dopo l'articolo 3 e aggiunto il seguente: 
 
  "Art. 3-bis - (Contributi alle imprese orticole). - A favore  delle
imprese coltivatrici di prodotti orticoli  le  cui  produzioni  siano
state rimosse o distrutte in attuazione delle ordinanze emesse  dalle
autorita' sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali  e'
corrisposto, a fondo perduto, un  contributo  per  un  ammontare  non
superiore a lire un milione in rapporto alla estensione  danneggiata.
L'ammontare del contributo e' determinato dal presidente della giunta
regionale, su  proposta  del  capo  compartimento  per  l'agricoltura
competente  per  territorio,  su  domanda  in  carta   libera   degli
interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Nella
domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare
l'attivita' svolta dagli interessati. 
  I richiedenti devono dichiarare  nella  domanda  stessa,  sotto  la
propria responsabilita', se hanno percepito altri contributi  per  la
stessa occasione ed il loro ammontare". 
 
  Nell'articolo 4, 
 
    il  titolo  e'   sostituito   dal   seguente:   "(Indennita'   ai
lavoratori)"; 
 
    il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: 
 
  "Ai lavoratori dipendenti alla data  del  4  settembre  1973  dalle
imprese che, per effetto  dei  provvedimenti  di  cui  al  precedente
articolo 3, hanno interrotto  la  propria  attivita'  e'  corrisposta
un'indennita' mensile  di  lire  60.000,  oltre  gli  assegni  per  i
familiari a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi. 
  L'indennita' e' concessa  dal  capo  del  compartimento  marittimo,
sentita la commissione  consultiva  locale  per  la  pesca  marittima
prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963,  su
domanda in carta libera degli interessati,  da  presentare  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella domanda  devono  essere  indicati  tutti  gli
elementi idonei ad accertare l'attivita' svolta dagli interessati". 
 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
 
  "Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da  quelli
considerati nell'articolo 4 del presente decreto,  che  hanno  subito
l'interruzione    dell'attivita'    lavorativa     in     conseguenza
dell'ordinanza del Ministro per la  sanita'  del  4  settembre  1973,
nonche' ai  lavoratori  autonomi  o  associati  della  piccola  pesca
costiera, locale  o  ravvicinata,  iscritti  nelle  matricole  e  nei
registri della gente di mare, lo stanziamento del capitolo 1110 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile
per l'anno finanziario 1973 e' aumentato di lire  2.000  milioni,  da
destinare per 1 miliardo alle regioni della Puglia e della  Campania,
e 1 miliardo alle altre regioni". 
 
  Nell'articolo 6, al primo comma sono aggiunte, in fine, le  parole:
"ed altre malattie infettive". 
 
  Nell'articolo 7, 
 
    al primo comma, le parole: "Campania e  Puglia"  sono  sostituite
dalle  altre:  "Campania,  Puglia  e  Sardegna"  e  dopo  la  parola:
"comunali" e' aggiunta l'altra: ", provinciali"; 
 
    al secondo comma, le  parole:  "degli  uffici  provinciali"  sono
sostituite dalle  altre:  "delle  regioni  interessate,  sentiti  gli
uffici provinciali". 
 
  Nell'articolo 8, 
 
    al primo comma, le parole: "Campania e  Puglia"  sono  sostituite
dalle altre: "Campania, Puglia e Sardegna"; 
 
    il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Detti  corsi  sono  orientati  a  consentire   l'inserimento   dei
lavoratori  iscritti  nelle  liste  di   collocamento   nei   settori
terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera". 
 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
 
  "Il Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,
d'intesa con le rispettive regioni, puo' autorizzare la Cassa per  il
Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi  inerenti  alla
costruzione, adeguamento o  ripristino  di  reti  idriche  interne  e
fognarie nonche' di impianti  di  depurazione  e  di  trattamento  di
rifiuti  solidi  urbani,  di  cui  siano  disponibili  o  si  rendano
disponibili,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione del presente decreto, i progetti  esecutivi  redatti  dai
comuni o consorzi di comuni, anche superiori  ai  75  mila  abitanti,
compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1967, n. 1523, con priorita' per  i  comuni  delle  regioni
Puglia e Campania. 
  Ove le indicate opere siano state gia' messe a  contributo  statale
ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche  o
a contributi regionali, lo stesso Ministro puo' autorizzare la  Cassa
ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i
consorzi  dei  comuni  devono  far  fronte  per  garantire  i   mutui
occorrenti, qualora siano nell'impossibilita' di provvedere in  tutto
o in parte con le sovraimposte fondiarie. 
  Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni  fiscali
previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute  dalla
Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa. 
  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno
impartisce alla Cassa e agli organi ed enti competenti  le  direttive
per la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo  comma
dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1971, n. 853,  e  vigila  sugli
adempimenti. 
  Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la  Cassa  per
il Mezzogiorno e' autorizzata, a partire dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ad assumere, in eccedenza  alla  propria
dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni. 
  Ai suddetti impegni si fara' fronte mediante iscrizione nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli  anni  1975,
1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26  mila
milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni, e di  lire
36 mila milioni. 
  In aggiunta ai suddetti impegni, il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa ad intervenire
con fondi propri allo scopo: 
    1) di completare le opere di cui ai precedenti commi; 
    2)   di   attuare   tutti   gli   interventi   consentiti   dalla
disponibilita' di progetti eseguibili nel momento  della  conversione
in legge del presente decreto; 
    3) di assicurare la funzionalita' dei  progetti  realizzabili  in
virtu' delle disposizioni della presente legge". 
 
  Nell'articolo 10, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  "Sono  autorizzati  gli  stanziamenti  di  lire  4.500  milioni  da
assegnare alla regione Campania in ragione di lire 2.250 milioni  per
l'anno  finanziario  1973  e  di  lire  2.250  milioni   per   l'anno
finanziario 1974; di lire 1.000 milioni  da  assegnare  alla  regione
Sardegna in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e
di lire 500 milioni  per  l'anno  finanziario  1974;  di  lire  4.500
milioni da assegnare alla regione Puglia in  ragione  di  lire  2.250
milioni per l'anno finanziario 1973  e  di  lire  2.250  milioni  per
l'anno  finanziario  1974,  per  interventi  urgenti   di   carattere
igienico-sanitario degli edifici scolastici". 
 
  Nel terzo comma, dopo le parole: "aule  mobili"  sono  inserite  le
altre: "o ad elementi componibili". 
 
  Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti: 
 
  "Art. 10-bis - (Sospensione della riscossione delle imposte). - Nei
confronti dei contribuenti dei comuni indicati a norma  dell'articolo
1, titolari di  esercizi  commerciali  di  vendita  al  pubblico,  di
pubblici esercizi,  di  imprese  alberghiere,  di  imprese  artigiane
gestori di locali di  pubblico  spettacolo,  esercenti  il  commercio
ambulante, esercenti la pesca marittima, e' concessa  la  sospensione
della riscossione, a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e fino  al
30  giugno  1974,  dell'imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile,
dell'imposta complementare, dell'imposta comunale  sull'industria,  i
commerci,  le  arti  e   le   professioni,   dell'imposta   camerale,
dell'imposta di famiglia, comprese le sovraimposte e le addizionali. 
  In favore dei coltivatori diretti la sospensione di  cui  al  comma
precedente e' concessa anche relativamente  all'imposta  sul  reddito
dominicale,   all'imposta   sul   reddito   agrario   e   all'imposta
complementare, comprese le sovraimposte e le addizionali. 
  La sospensione e' disposta dalla competente intendenza  di  finanza
ad istanza degli interessati corredata  da  documentazione  idonea  a
dimostrare   l'appartenenza   alle   categorie   sopraindicate.    La
documentazione puo' essere  sostituita  dalla  dichiarazione  di  cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  La  riscossione  delle  imposte,  nonche'  delle  sovraimposte   ed
addizionali, sospese a norma dei precedenti commi, sara' effettuata a
partire  dalla  scadenza  di  agosto  1974  in  dodici  rate,   senza
applicazione delle maggiorazioni  previste  dalle  leggi  25  ottobre
1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388". 
 
  "Art.  10-ter  -   (Sospensione   del   pagamento   di   contributi
previdenziali). - A favore delle  aziende  commerciali,  artigiane  e
turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed
appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del  Ministro
per l'industria, il commercio e  l'artigianato,  sentite  le  regioni
interessate, e' disposta la sospensione del pagamento dei  contributi
da corrispondere all'INPS ed agli istituti assistenziali a  decorrere
dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga  in  corso
al 30 giugno 1974. 
  Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  dovuti
dai contribuenti, avverra'  a  decorrere  dall'agosto  1974  con  una
rateizzazione di dodici rate  bimestrali,  senza  applicazione  delle
maggiorazioni di legge e di interessi. 
  La sospensione di cui ai commi precedenti e' disposta  a  richiesta
dei soggetti interessati, da presentare ai  competenti  uffici  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
 
  "Art. 10-quater - (Concessione di contributi  sugli  interessi).  -
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e'  istituito  un  fondo  straordinario  per  la  corresponsione   di
contributi, nella misura del 5  per  cento,  in  conto  interessi  su
finanziamenti della durata massima di sei mesi, prorogabili per altri
sei mesi, che saranno concessi dagli istituti di credito ordinario ad
aziende commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni  di
cui all'articolo 1. 
  I finanziamenti di cui al precedente  comma  non  possono  superare
l'importo di lire 2 milioni per azienda. 
  Il fondo ha una dotazione di lire  1.500  milioni  stanziati  nello
stato di previsione della spesa  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974". 
 
  "Art. 10-quinquies -  (Stanziamenti  per  la  propaganda  turistica
all'estero) - E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da
assegnare alle regioni Campania e Puglia,  in  ragione  di  lire  500
milioni ciascuna, per attivita' di propaganda turistica all'estero da
attuare tramite l'ENIT. 
  Detta somma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo per l'anno 1974. 
  Il 60 per cento delle somme stanziate  nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo  e  nel
bilancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per la  propaganda  turistica
all'estero e' destinato al rilancio delle attivita' turistiche  delle
zone  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi   sul
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523". 
 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
 
  "(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione  e  di
raccolta  di  molluschi  eduli  e  alle  imprese  agricole  e   delle
indennita' ai lavoratori). - I contributi e le indennita' di  cui  ai
precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti  dalle  capitanerie  di
porto  a  seguito  di  ordinativi  di  pagamento  tratti  sui   fondi
anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire
60 milioni, che il Ministero della marina mercantile  e'  autorizzato
ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo
59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e  nell'articolo  285
del regolamento di contabilita'  dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, per  la  parte  relativa  all'obbligo
della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso  funzionario
delegato. 
  I  contributi  di  cui  al  precedente   articolo   3-bis   saranno
corrisposti  dall'ispettorato  compartimentale   dell'agricoltura   a
seguito di ordinativi di pagamento tratti sui  fondi  anticipati  con
ordini di accreditamento, dell'importo massimo di  lire  60  milioni,
che il Ministero dell'agricoltura e' autorizzato ad emettere anche in
deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo  285  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, per la parte relativa  all'obbligo  della  presentazione  dei
rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato. 
  Per la concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 3-bis  e'
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni  da  iscrivere  per  1.000
milioni nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della
marina mercantile e per 1.000 milioni nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1973. 
  Per la concessione della indennita' di cui al precedente articolo 4
e' autorizzata la spesa di lire  1.500  milioni  da  iscrivere  nello
stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile
per l'anno 1973". 
 
  Nell'articolo 14, 
 
    al primo  comma,  dopo  le  parole:  "a  statuto  speciale"  sono
inserite le altre: "e dei  dirigenti  degli  uffici  di  sanita'  dei
porti, aeroporti e valichi di frontiera"; 
 
    alla fine dell'articolo, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  "E' autorizzata a favore del personale di ruolo e non  di  ruolo  e
del personale operaio del Ministero della sanita'  la  corresponsione
delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese per il  periodo
28 agosto-25 ottobre 1973 in occasione della infezione  colerica,  in
eccedenza ai limiti di orario e di spese stabiliti dai comuni  primo,
secondo e terzo dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nella misura  massima  di  lire  20
milioni con utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 1023 dello stato
di previsione della spesa del  Ministero  della  sanita'  per  l'anno
finanziario 1973". 
 
  Nell'articolo 16, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
 
  "All'onere derivante dall'applicazione del presente  decreto-legge,
di lire 25.500 milioni nell'anno  1973  e  24.500  milioni  nell'anno
1974, si provvede  con  le  entrate  derivanti  dal  prelevamento  di
corrispondenti importi del conto corrente infruttifero  di  tesoreria
intestato "Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano  delle
gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                    RUMOR - TAVIANI - 
                                                BERTOLDI - MALFATTI - 
                                                   GUI - PIERACCINI - 
                                              DONAT-CATTIN - GIOLITTI 
                                                           - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI