stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 859

Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1982)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-1-1974
al: 24-8-1977
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' elevato a cento milioni di  lire  il  limite  massimo  stabilito
dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato  l'articolo  21,
primo comma,  del  regio  decreto-legge  8  febbraio  1923,  n.  501,
convertito nella legge  17  aprile  1925,  n.  473,  quale  ammontare
complessivo dei contributi dovuti dagli  industriali  fabbricanti  di
conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per  le
spese necessarie all'applicazione del decreto predetto. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                            RUMOR - DE MITA - COLOMBO 
                                                    - FERRARI-AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI