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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 859

Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1982)
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Testo in vigore dal: 21-12-1982
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' elevato a cento milioni di  lire  il  limite  massimo  stabilito
dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato  l'articolo  21,
primo comma,  del  regio  decreto-legge  8  febbraio  1923,  n.  501,
convertito nella legge  17  aprile  1925,  n.  473,  quale  ammontare
complessivo dei contributi dovuti dagli  industriali  fabbricanti  di
conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per  le
spese necessarie all'applicazione del decreto predetto. (1) ((2)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                            RUMOR - DE MITA - COLOMBO 
                                                    - FERRARI-AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
 
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AGGIORNAMENTO(1) 
  La L. 26 luglio 1977, n. 491 ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "E'  elevato  a  lire  250  milioni  il  limite  massimo
stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n.  859,  che  ha  modificato
l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio  1923,
n. 501,  convertito  nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  quale
ammontare  complessivo  dei  contributi  dovuti   dagli   industriali
fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali  e
animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto
e della legge 10 marzo 1969, n. 96". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 20 novembre 1982, n. 896, nel  modificare  l'articolo  unico,
comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491, ha conseguentemente disposto
(con l'articolo unico, comma 1)  che  "Il  limite  massimo  stabilito
dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare  complessivo  dei
contributi dovuti dalle imprese fabbricanti  di  conserve  alimentari
preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21
del regio decreto-legge 8 febbraio 1923,  n.  501,  convertito  nella
legge  17  aprile  1925,  n.  473,  per  le  spese  necessarie   alla
applicazione  del  decreto  stesso   e   delle   altre   disposizioni
concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le  conserve
alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".