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LEGGE 30 novembre 1973, n. 818

Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1999)
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Testo in vigore dal:  12-1-1974 al: 4-2-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I rappresentanti di categoria in seno alle commissioni ed ai comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, agli articoli 3 e 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, le organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro quindici giorni dalla notifica di formale invito, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, entro i successivi venti giorni.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede alle nomine entro i successivi venti giorni.
I componenti delle commissioni di cui agli articoli 48, primo
comma, lettere b) e c) e 49, primo comma, lettere b) e c) della legge 4 novembre 1965, n. 1213, qualora gli organismi previsti dalle disposizioni stesse non provvedano alla designazione dei nominativi entro i termini di cui al primo comma, sono nominati d'ufficio dal Ministro per il turismo e lo spettacolo entro i successivi venti giorni.