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LEGGE 10 dicembre 1973, n. 804

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  6-1-1974 al: 10-5-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa. È altresì soppressa per i tenenti-colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.
Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.