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LEGGE 15 novembre 1973, n. 764

Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1999)
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Testo in vigore dal: 16-12-1973
al: 17-2-1999
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'imposta  unica  sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici,
di   cui   alla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,  e  successive
modificazioni, e' elevata al 26,80 per cento.
  Per  i  concorsi  pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane
fermo  l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso
a  favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo
1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.
  Le  operazioni  inerenti  e connesse alla gestione ed alla raccolta
delle  giocate  dei  giochi  di  abilita'  e  dei concorsi pronostici
esercitati  dal  Comitato  olimpico  nazionale italiano e dall'Unione
nazionale  incremento  razze  equine o dai relativi gestori rientrano
nell'esenzione  di  cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 novembre 1973

                                LEONE

                                                      RUMOR - COLOMBO
                                                           - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI