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LEGGE 22 ottobre 1973, n. 678

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-11-1973
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi
per  l'ammissione  ai  corsi  delle accademie militari dell'Esercito,
della  Marina  e  dell'Aeronautica  e i titoli di studio suindicati e
quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina
ad  ufficiale  in  servizio permanente nei ruoli delle predette forze
armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la difesa.
  Con  decreto del Ministro per la difesa sono indicati i corsi delle
accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno
accesso.
  Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili
con quelle del presente articolo.