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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1973, n. 566

Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 novembre 1973, n. 685 (in G.U. 15/11/1973, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1975)
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Testo in vigore dal: 16-11-1973
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  disporre  provvedimenti
straordinari per la normalizzazione dei servizi giudiziari; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giusti zia, di concerto
con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  ((Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato  ad  indire  un
concorso per esame o piu' concorsi per esame su base  distrettuale  o
interdistrettuale, per la nomina  a  segretario  del  ruolo  organico
della carriera di concetto per le vacanze  disponibili  nel  predetto
ruolo. In caso di espletamento di concorsi  su  base  distrettuale  o
interdistrettuale ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  un  solo
concorso e le relative graduatorie sono autonome. 
  Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche
i coadiutori  dattilografi  giudiziarie  che,  indipendentemente  dal
possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianita'
di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo)). 
  L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie: 
    a) nozioni dell'ordinamento costituzionale italiano; 
    b) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria; 
    c) nozioni di procedura civile e penale; 
    d) nozioni di contabilita' dello Stato. 
  La commissione esaminatrice e' composta da un presidente scelto tra
i magistrati con qualifica non inferiore a  magistrato  di  corte  di
appello e da ((altri tre membri)),  con  qualifica  non  inferiore  a
magistrato  di  tribunale  o  a  cancelliere  capo  di  tribunale   o
segretario  capo  di  procura  di  seconda  classe.  Le  funzioni  di
segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva
con qualifica non inferiore a cancelliere capo di pretura. 
  La commissione dispone di sessanta voti. 
  Consegue l'idoneita' il candidato che  riporta  una  votazione  non
inferiore a quarantadue. 
  ((La  commissione  puo'  essere  integrata,  qualora  i   candidati
superino le 1.000  unita',  di  un  numero  di  componenti  tale  che
permetta,  unico  restando   il   presidente   la   suddivisione   in
sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.  A
ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato  un  numero
di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono  funzionare
con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato)). 
  Per quanto non previsto espressamente si applicano le  disposizioni
in vigore per i concorsi di accesso nell'amministrazione dello Stato.