stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1973, n. 525

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-9-1973 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973.
La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.
Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.
Ai fini dei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio per giovani laureati e per L. 3.679.750.000 alle borse di addestramento didattico e scientifico.
All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del
medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE RUMOR - MALFATTI - LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI