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LEGGE 30 luglio 1973, n. 479

Modifiche all'art. 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio.

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Testo in vigore dal: 1-9-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo  comma  dell'articolo  7  del regio decreto-legge 7 marzo
1925, n. 222, e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  agente  di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due
rappresentanti,  i  quali  possono  alternativamente sostituirlo alle
grida;  tuttavia,  gli  agenti  di cambio che operano presso le borse
valori  dove  siano  istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre
recinti  per  le  grida,  possono  valersi  dell'opera  di  un  terzo
rappresentante".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1973

                                LEONE

                                                     RUMOR - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI