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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 427

Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1973, n. 496 (in G.U. 22/08/1973, n.216)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1982)
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Testo in vigore dal: 24-7-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' e l'urgenza di disciplinare i
prezzi dei beni di largo consumo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri  per l'interno, per la
grazia  e  giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e
per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  prezzi  di  vendita  alla  produzione,  alla  distribuzione e al
consumo  dei  beni  di  cui al successivo art. 2 non possono superare
sino  al  31  ottobre  1973  quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo
quanto disposto al secondo comma dell'art. 2.
  I  comitati  provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i
prezzi  praticati  alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini,
tenuto  conto di eventuali abbuoni e di sconti di uso, delle fatture,
delle  scritture  contabili tenute dalle imprese nonche' considerando
il   rapporto   tra   i   prezzi   alla  produzione,  i  prezzi  alla
distribuzione, i prezzi al consumo.
  Ogni  variazione in aumento dei prezzi di vendita alla produzione e
alla  distribuzione  successivamente  al  16  luglio 1973 e' priva di
effetto  per  le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  Gli  esercenti  sono  tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal
pubblico,  nei  locali  di  vendita  il listino dei prezzi al consumo
praticati  al  16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del
presente decreto.
  Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto presso gli
uffici  comunali  che  ne rilasciano ricevuta. Essa puo' essere anche
spedita  per  raccomandata  con  avviso  di ricevimento nell'indicato
termine ai detti uffici.
  Il   listino   e   la   copia   devono  essere  sottoscritti  dallo
imprenditore.