stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 giugno 1973, n. 364

Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 22-7-1973
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  durata  in  carica  delle  attuali  commissioni  provinciali  e
regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato,
costituiti  a  norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogata
di un anno.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 giugno 1973

                                LEONE

                                                    ANDREOTTI - FERRI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: GONELLA