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LEGGE 6 giugno 1973, n. 324

Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 7-7-1973
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  2  e 3 della legge 25
maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia
di  finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite,
lesioni  o  infermita'  riportate  o aggravate per servizio di guerra
durante  il  conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano
cessati dal servizio permanente sotto tale data.