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LEGGE 18 maggio 1973, n. 281

Contributo ai fondi speciali della Banca asiatica di sviluppo.

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Testo in vigore dal: 28-6-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione  di  un  contributo,  dell'importo
corrispondente  al  controvalore in lire di 2.000.000 di dollari, per
la  partecipazione dell'Italia ai fondi speciali Consolidated special
funds della Banca asiatica di sviluppo.