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LEGGE 22 maggio 1973, n. 269

Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2004)
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Testo in vigore dal:  26-6-1973 al: 12-2-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.