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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 183

Modificazioni allo statuito del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-5-1973 al: 31-12-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934; n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;
Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, concernente l'approvazione del nuovo Statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, concernente modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838, concernente modificazione dell'art. 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, concernente modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628, concernente modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Nello statuto del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, gli articoli 14 e 15, quali modificati dai decreti citati nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:



Articolo 14. - 1° Tassa di iscrizione:
La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto della iscrizione è la seguente:

a) per i soci effettivi.................................. L. 1.500 b) per gli ufficiali di complemento e di nuova nomina.... " 750 c) per i soci vitalizi. Non è prevista la tassa di
iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio
permanente effettivo.
d) per i soci temporanei................................. " 3.000

Articolo 15. - 2° Quote mensili:

a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di
prima nomina non residenti in Roma e per quelli residenti
in Roma che siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:
ufficiali inferiori................................... L. 100 ufficiali superiori................................... " 150 ufficiali generali e ammiragli......................... " 250 b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di
prima nomina residenti in Roma e che non siano soci
d'obbligo di altri Circoli militari:
ufficiali inferiori................................... " 200 ufficiali superiori................................... " 300 ufficiali generali e ammiragli........................ " 400 c) per i soci vitalizi................................... " 100 d) per i soci temporanei................................. " 500



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE TANASSI - VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973

Atti di Governo, nregistro n. 258, foglio n. 8. - VALENTINI