stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1973, n. 8

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1973, n. 94 (in G.U. 16/04/1973, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-2-1973
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' ed urgenza di disporre provvidenze a favore
delle  popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel
gennaio del 1968;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno,
per  le  finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge
27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241
per  il  funzionamento  dell'Ispettorato generale per le zone colpite
dai  terremoti  del  gennaio  1968,  gia'  prorogato con l'art. 1 del
decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio
1971, n. 491, e' ulteriormente prorogato di tre anni.