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REGIO DECRETO 6 giugno 1872, n. 867

Col quale è rettificato il primo alinea dell'articolo 7 del Decreto 20 giugno 1871, concernente gli esami d'ammissione agli impieghi dell'Amministrazione centrale e provinciale. (072U0867)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-7-1872 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Occorrendo riparare ad un errore incorso nella stampa dell'articolo 7 del Regio Decreto 20 giugno 1871, numero 324 (Serie 2ª);
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno:

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo alinea dell'articolo 7 del Regio Decreto 20 giugno 1871, n. 324 (Serie 2ª), viene così rettificato:

«Articolo 7. Per gli impieghi di 1ª categoria la Commissione centrale sarà composta di un Consigliere di Stato, che terrà la Presidenza, di un Consigliere della Corte dei conti, di un Membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e di due Capi di Divisione nel Ministero dell'Interno. Il Capo di Divisione meno anziano eserciterà le funzioni di Segretario.»

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 6 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1872
Vol. 62 Atti del Governo a c. 2. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

G. Lanza.