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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1972, n. 787

Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1973
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1973, n. 10 (in G.U. 17/02/1973, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1974)
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Testo in vigore dal: 1-1-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito,
con  modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, sul monopolio
di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
  Vista  la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
concernente  il  regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di
monopolio di Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza di modificare
l'imposta   di   consumo   sui   tabacchi   lavorati   in  dipendenza
dell'introduzione   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  al  fine  di
mantenere   invariati  i  relativi  prezzi  di  tariffa,  nonche'  di
procedere  alla formazione di una nuova tabella dei prezzi di vendita
dei  sali,  conseguente  all'abolizione  della  relativa  imposta  di
consumo;
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di
provvedere alla soppressione del monopolio di vendita delle cartine e
tubetti per sigarette;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n.
825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al
presente decreto. Le tabelle "G" ed "H" sono soppresse.
  Il  Ministro  per  le  finanze  provvedera'  con  proprio decreto a
stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che,
in  applicazione  delle  tabelle  di  cui  al  primo comma, subiscono
variazioni.