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DECRETO-LEGGE 16 novembre 1972, n. 663

Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato in base all'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1972, n. 842 (in G.U. 04/01/1973, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1973)
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Testo in vigore dal: 17-11-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di non sospendere
per  l'anno in corso l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie
assicurative sui crediti all'esportazione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro, di concerto con il
Ministro  per  il bilancio e la programmazione economica, il Ministro
per gli affari esteri ed il Ministro per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato
ai  sensi  dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato
in  500  miliardi  di  lire  per  l'anno 1972, e' elevato di lire 250
miliardi  ed  e'  portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750
miliardi.