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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 646

Istituzione del Consiglio superiore delle finanze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 1-1-1973
al: 24-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
          Istituzione del Consiglio superiore delle finanze

  E'  istituito  il Consiglio superiore delle finanze, organo tecnico
consultivo del Ministro per le finanze.
  Il Consiglio, su richiesta del Ministro, si esprime di regola sulle
questioni attinenti al sistema tributario dello Stato ed alle entrate
non tributarie di questo, sulle relazioni tra i tributi dello Stato e
quelli destinati alle regioni e agli enti locali o da essi istituiti,
sui riflessi dell'azione fiscale, sull'andamento economico generale o
di  singoli  settori,  con  particolare riguardo alla occupazione, ed
esegue  lo  studio  di  questioni  particolari,  con  formulazione di
proposte.
  Il Consiglio si esprime altresi', sempre su richiesta del Ministro,
sulle   questioni   relative  agli  aspetti  generali  dell'attivita'
organizzativa  e amministrativa del Ministero delle finanze e su ogni
altro  argomento  relativo  agli affari del Ministero medesimo, fatte
salve le competenze del consiglio di amministrazione di questo.
  Restano  ferme le attribuzioni conferite al comitato tecnico per la
riforma  tributaria dall'art. 17, comma quinto, della legge 9 ottobre
1971, n. 825.