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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1998)
Testo in vigore dal: 1-1-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972,  n. 202, convertito con
modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Periodo di finanziamento

  Con  decorrenza dal 1 gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1977, sono
attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni, alle province,
alle  camere  di commercio, alle aziende autonome di soggiorno cura o
turismo, nonche' alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia,  Trentino-Alto  Adige e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  le  somme  determinate  ai sensi dei successivi articoli, in
sostituzione dei tributi e contributi aboliti in attuazione dell'art.
1  della  legge  9  ottobre 1971, n. 825, e delle compartecipazioni a
tributi erariali.