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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 636

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1995)
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Testo in vigore dal:  1-1-1973 al: 14-1-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Controversie devolute alle commissioni tributarie


Le commissioni tributarie di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale.
Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) imposta locale sui redditi;
d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui la imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
f) imposta di registro;
g) imposta sulle successioni e donazioni;
h) imposte ipotecarie;
i) imposta sulle assicurazioni.
Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.