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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 540

Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di impresa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 7-10-1972
al: 21-8-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 della legge  18  marzo  1968,  n.  249,  concernente
delega al Governo per il riordinamento  delle  amministrazioni  dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il  riassetto  delle
carriere e delle  retribuzioni  dei  dipendenti  statali,  sostituito
dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga,
modifiche e integrazioni alla predetta delega; 
  Visti i regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25  agosto  1940,  n.
1411 e 21 giugno 1942, n. 929, contenenti, rispettivamente,  i  testi
delle disposizioni legislative in materia di brevetti per  invenzioni
industriali, per modelli industriali e per marchi d'impresa; 
  Visti i regi decreti 5 febbraio 1940, n. 244 e 31 ottobre 1941,  n.
1354 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio  1948,  n.
795,  contenenti,  rispettivamente,  i   testi   delle   disposizioni
regolamentari nelle materie anzidette; 
  Ritenuto opportuno provvedere, in  attuazione  della  delega  sopra
indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in
materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e
marchi d'impresa; 
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui  all'art.  21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto   con   i   Ministri   per   la   riforma   della   pubblica
amministrazione, per l'industria, il commercio e  l'artigianato,  per
la grazia e giustizia, per l'interno, per la difesa, per la sanita' e
per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le domande di brevetto per invenzioni industriali, per  modelli  di
utilita', per disegni e modelli ornamentali, per marchi d'impresa, le
domande di trascrizione di atti concernenti  domande  di  brevetto  o
brevetti, le istanze e i documenti relativi alle priorita', i ricorsi
sono depositati, oltre che presso l'Ufficio centrale brevetti, presso
uffici o enti pubblici  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Con decreto  dello  stesso
Ministro saranno prescritti, per tutti gli uffici o enti suddetti,  i
giorni e l'orario di apertura al pubblico. 
  Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento della domanda
o dei documenti, redigono  processo  verbale  di  deposito.  Entro  i
successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio centrale brevetti  in
plico postale raccomandato le domande e i  documenti  con  copia  dei
verbali di deposito. 
  Il processo verbale,  firmato  da  chi  presenta  la  domanda  o  i
documenti  e  sottoscritto  dal  funzionario  ricevente,  deve,   fra
l'altro, indicare: 
    1) giorno e ora del deposito; 
    2) norme e domicilio del  richiedente  e,  se  vi  sia,  del  suo
mandatario; 
    3) titolo dell'invenzione ed elenco dei documenti allegati, se si
tratta di domanda per brevetto d'invenzione; titolo  del  modello  ed
elenco dei documenti presentati, se si tratta di modello industriale,
estremi del marchio e documenti presentati, se si tratta di marchio. 
  Qualora la domanda di brevetto non appaia ricevibile ai  sensi  del
successivo art. 3, l'ufficio o ente al quale e' presentata redige  il
processo verbale dopo che  la  domanda  o  i  documenti  siano  stati
regolarizzati, a meno che il depositante non chieda che  il  deposito
sia  ugualmente  verbalizzato.  In  quest'ultimo  caso,  dei  rilievi
dell'ufficio ricevente e delle  controdeduzioni  del  depositante  va
dato  atto  nel   processo   verbale,   che   deve   essere   inviato
immediatamente all'Ufficio centrale brevetti. 
  Gli uffici o enti designati hanno  facolta'  di  formulare  rilievi
sulle irregolarita' formali  che  non  incidono  sulla  ricevibilita'
della domanda o dei documenti  e  di  invitare  il  depositante  alla
regolarizzazione, ferma restando la data  di  deposito.  Anche  della
regolarizzazione deve essere redatto processo verbale.