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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1972, n. 171

Norme di attuazione della legge 25 aprile 1961, n. 355 e regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal: 25-5-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 2 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n.
1873, modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
gennaio 1965, n. 189; 
  Vista la legge 23 ottobre 1962, n. 1575; 
  Sentita la commissione nominata con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 aprile 1962 e successive modificazioni; 
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le tasse dovute per la spedizione delle corrispondenze ufficiali di
cui  all'art.  48,  anche  se  spedite  in   raccomandazione   o   in
assicurazione, e all'art. 49, lettere a), b), c), d), e), f), g), del
codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con  il  regio
decreto 27  febbraio  1936,  n.  645,  sono  determinate,  a  partire
dall'anno finanziario 1971, in misura complessiva. 
  Nella citata misura complessiva sono comprese le tasse  dovute  per
le corrispondenze non potute  recapitare  e  restituite  ai  mittenti
nonche' quelle dovute per le spedizioni,  da  parte  delle  tesorerie
dello Stato, all'indirizzo dei creditori, dei vaglia  cambiari  della
Banca d'Italia, previste dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1575. 
  Sono anche comprese nella  suddetta  misura  complessiva  le  somme
dovute per i servizi di scorta riguardanti le  spedizioni  di  valori
bollati e di pieghi valori del Tesoro rispettivamente effettuate  dal
Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro.