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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1119

Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 1972, n. 13 (in G.U. 27/02/1972, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1971 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1 giugno 1971, n. 291, concernente provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della predetta legge 1 giugno 1971, n. 291;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1



I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e la ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1972 ed al 30 giugno 1974.