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LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1103

Vendita dei beni "fuori uso" appartenenti ad alcune Amministrazioni statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-1-1972
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze  sono
autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in
vigore della presente legge, i beni  sottoindicati  dichiarati  fuori
uso: 
    1)  Ministero  della  difesa:  materiali  di   armamento   e   di
munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio,  del
commissariato e sanitari, nonche' relitti di navi e di  galleggianti,
navi radiate  dal  quadro  del  naviglio  militare  non  superiori  a
tonnellate settecentocinquanta e non piu' reimpiegabili; materiali di
armamento e di  equipaggiamento  acquisiti  dalle  forze  armate  nel
quadro degli aiuti USA e canadesi; 
    2) Ministero dell'interno  -  Corpo  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza:  natanti,  automezzi,  materiali   di   armamento   e   di
munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio,
materiali  relativi  ai   collegamenti   radiotelefonici,   materiali
meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie; 
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi,
materiale  tecnico  radio,   di   casermaggio,   automobilistico   ed
aeronautico; 
    3) Ministero delle finanze -  Corpo  delle  guardie  di  finanza:
natanti, materiale di armamento e di  munizionamento,  del  naviglio,
del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di  casermaggio
e mobili di ufficio. 
  Agli effetti della presente legge, i  beni  di  cui  ai  precedenti
punti  1),  2)  e  3)  -  esclusi  i  materiali  di  armamento  e  di
equipaggiamento acquisiti dalle forze armate nel quadro  degli  aiuti
USA  e  canadesi  -  possono  essere  dichiarati  "fuori  uso"  dalla
commissione di cui al successivo articolo 5 qualora  non  siano  piu'
utilizzabili   nemmeno   per   altri   servizi   dell'Amministrazione
venditrice.