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LEGGE 20 novembre 1971, n. 1095

Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1991)
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Testo in vigore dal: 6-1-1972
al: 4-6-1991
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Agli ufficiali in servizio permanente, 
  dell'Arma dei carabinieri, 
  del Corpo della guardia di finanza, 
  provenienti, rispettivamente,  dai  corsi  ordinari  dell'Accademia
militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della  guardia  di
finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel  biennio  di
accademia e in quello ordinario  di  applicazione  presso  la  Scuola
ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del
Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo  stesso,
nelle materie indicate dalla tabella A allegata alla presente legge e
alle  condizioni  stabilite  dall'articolo  3,  per  l'ammissione  al
secondo o, a giudizio del competente consiglio di facolta', al  terzo
anno di corso delle facolta' di giurisprudenza, di scienze  politiche
o di economia e commercio, ai fini del conseguimento  della  relativa
laurea.