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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1082

Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 4-1-1972
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo
normale del Corpo  di  commissariato  militare  marittimo,  stabilito
dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.  1137,  e'
elevato di 2 unita' in ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di 1  unita'
nell'anno 1973. Le promozioni  annue  in  aumento  sono  disposte  in
eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1° gennaio
dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale
del Corpo di commissariato,  non  ancora  valutati,  da  ammettere  a
valutazione ai fini della formazione  dei  quadri  di  avanzamento  e
stabilito in 13 unita' per gli anni 1971 e 1972 e in  10  unita'  per
l'anno 1973. Le eccedenze organiche nel  quadro  di  colonnello  sono
riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio  1974,  mediante  le  vacanze
risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dello
articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. 
  In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6,  quadro  IX  -  ruolo
normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa  alla
citata legge 12 novembre 1955, n.  1137;  il  numero  dei  colonnelli
commissari, non ancora valutati, da ammettere a valutazione  ai  fini
della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972  e  1973
e' determinato sulla base  di  un  quinto  del  numero  degli  stessi
colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi
per effetto delle promozioni di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo. 
  Ai fini dell'applicazione per  l'anno  1971  del  primo  comma  del
presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo
di avanzamento comprendente un numero  di  ufficiali  pari  a  quello
delle promozioni da  effettuare  in  aumento.  In  tale  quadro  sono
iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per  il
1971, integrata mediante valutazione di un numero di  ufficiali  pari
alla differenza tra le aliquote indicate nel  citato  primo  comma  e
quelle stabilite al 31 ottobre 1970, seguono i  pari  grado  iscritti
nel quadro ordinario. Le promozioni a  colonnello  da  conferire  nel
1971, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza 1° gennaio  1971,
sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel  quadro
di  avanzamento  ordinario  e  rettificando   la   decorrenza   delle
promozioni eventualmente gia' conferite.