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LEGGE 29 novembre 1971, n. 1073

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 18-12-1971
al: 18-10-1991
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli scambi di carni fresche di animali domestici, appartenenti alla
specie  bovina,  equina,  suina,  ovina e caprina, tra l'Italia e gli
altri  Stati  membri  della Comunita' economica europea sono regolati
dalle   norme   degli   articoli   seguenti,   in  adempimento  delle
disposizioni  contenute  nella  direttiva  n. 64/433/CEE adottata dal
Consiglio  della  Comunita'  economica  europea  il  26  giugno 1964,
modificata  con  direttiva  n.  66/601/CEE  del 25 ottobre 1966 e con
direttiva  n.  69/349/CEE del 6 ottobre 1969, nonche' nelle direttive
VI/COM   (65)  185  def.  e  VI/COM  (65)  186  def.  adottate  dalla
Commissione della Comunita' economica europea il 13 maggio 1965.