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LEGGE 26 ottobre 1971, n. 917

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-12-1971
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Monte  dei  Paschi  di  Siena,  istituto  di credito di diritto
pubblico  con  sede in Siena, e' autorizzato a compiere le operazioni
di  credito  agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del regio
decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,  convertito nella legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con
le  modalita'  ed  alle  condizioni  contemplate  dallo  stesso regio
decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con modificazioni,
nelle  province  che  saranno, determinate dal Ministro per il tesoro
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.