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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. 896

Elevazione della misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 26-11-1971
al: 31-12-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  il  testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato
con  regio  decreto  16  luglio  1905,  n. 646, ed il regolamento per
l'esecuzione  del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5
maggio   1910,   n.  472,  nonche'  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Visto il proprio decreto 1 aprile 1965, n. 799;
  Sentito   il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  misura  degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari
agli  istituti  di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e
non pagate e' elevata al saggio del 9,50% annuo.