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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1971, n. 687

Regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1ª categoria.

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Testo in vigore dal: 21-9-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  83  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  sull'ordinamento  dell'amministrazione degli
affari esteri;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'autovettura  di  rappresentanza  per  i capi delle rappresentanze
diplomatiche  e  per  i  capi  dei consolati generali di 1ª classe e'
assegnata dal Ministero degli affari esteri che ne sceglie la marca e
il tipo.
  La  disponibilita'  dell'uso  dell'autovettura assegnata ai capi di
rappresentanza  diplomatica  compete anche all'incaricato d'affari ad
interim.
  La  disponibilita'  dell'uso dell'autovettura assegnata ai capi dei
consolati  generali  di  1ª  classe  compete  anche  al  reggente  il
consolato generale.
  Le  spese  relative  alla  manutenzione  ordinaria e straordinaria,
nonche'  all'assicurazione  dell'autovettura di rappresentanza sono a
carico  dello  Stato, con esclusione di quelle inerenti al carburante
ed  ai  lubrificanti che restano a carico di chi ha la disponibilita'
dell'autovettura, secondo le disposizioni dei precedenti commi.
  Per  le  spese  di  carattere straordinario deve essere richiesta e
rilasciata  di  volta  in  volta  la  preventiva  autorizzazione  del
Ministero, salvi i casi di urgenza.