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LEGGE 22 luglio 1971, n. 583

Composizione del consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-1971
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, sulla
composizione  e  competenza  del consiglio di amministrazione e sulle
attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato, quale
risulta  modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848,
dalla  legge  5  maggio  1961, n. 414, dall'articolo 2 della legge 31
ottobre 1967, n. 1085, e' sostituito dal seguente:
  "Il   consiglio  di  amministrazione  dell'Azienda  autonoma  delle
ferrovie  dello  Stato  e'  presieduto dal Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, e di esso fanno parte, oltre che i Sottosegretari
di Stato per i trasporti e l'aviazione civile:
    a) il direttore generale dell'Azienda;
    b) quattro funzionari dell'Azienda;
    c) due magistrati del Consiglio di Stato;
    d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;
    e) un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;
    f)  un  funzionario  in  rappresentanza  del Ministero dei lavori
pubblici;
    g)   sei   rappresentanti   del   personale  dell'Azienda  eletti
direttamente da tutto il personale in servizio nell'Azienda stessa;
    h)  tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti
dello  Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti
di  professori  ordinari  o  straordinari di universita', che abbiano
dato  prove  di alta capacita' tecnica e amministrativa in materia di
trasporti;
    i)  il  direttore  generale  del  coordinamento  e  degli  affari
generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
  In  caso  di  assenza  o  impedimento del Ministro del consiglio e'
presieduto da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.
  Al  consiglio  e'  aggregato,  senza  voto,  un ufficiale superiore
dell'Esercito,   idoneo   ad   incarichi   di   stato   maggiore,  in
rappresentanza del Ministero della difesa.
  Le   funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono  svolte  da  un
funzionario  dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo
superiore, nominato dal Ministro".