stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 luglio 1971, n. 558

Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-8-1971
al: 8-5-1998
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo  comma
della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di  chiusura
dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio. 
Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle  esigenze  dei
consumatori e del tempo libero delle categorie  lavoratrici,  sentito
il  parere  dei  comuni,  delle  camere  di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze  provinciali  delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti,  dei
lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti. 
  La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri: 
    a)  chiusura  totale  nei  giorni  domenicali  e  festivi.  Nelle
festivita' infrasettimanali solo le rivendite di pane possono  essere
autorizzate ad effettuare l'apertura  antimeridiana  limitatamente  a
questo genere; 
    b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le  44  ore
di apertura; 
    c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale
chiusura non puo' essere imposta quando ricorra, nella  settimana  un
giorno festivo oltre la domenica; 
    d) nel caso di  piu'  festivita'  consecutive  le  regioni  hanno
facolta'  di  determinare,  limitatamente  ai  negozi   del   settore
dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o
nei  giorni  festivi  piu'  idonei  a  garantire   il   servizio   di
rifornimento al pubblico. 
  L'orario di apertura  e  chiusura  puo'  essere  differenziato  per
localita' o  per  zone  e  per  settori  merceologici,  limitando  la
differenziazione  per  zona  ai  casi  di  effettiva   e   comprovata
necessita'. La chiusura infrasettimanale  deve  cadere  in  un  unica
mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e
per le localita' della stessa provincia, fatte salve le eccezioni  di
cui all'articolo 3. 
  Le regioni provvedono a rendere  il  piu'  possibile  uniformi  gli
orari praticati nelle diverse province della regione.