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LEGGE 30 luglio 1971, n. 491

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-8-1971
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  1  giugno  1971,  n.  289,
concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone  terremotate
della Sicilia, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con  i
seguenti: 
    "Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi  alle  opere
di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e
sino all'entrata in vigore del presente decreto. 
  I capi delle  sezioni  autonome  del  genio  civile  di  Agrigento,
Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e  per  ogni
singola provincia, una documentata relazione  sulle  opere  eseguite;
sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti
direttamente o a mezzo  degli  enti  delegati  o  concessionari,  con
l'indicazione  delle  imprese  invitate  a  concorrere  e  di  quelle
risultanti vincitrici, specificando  per  ognuna  il  ribasso  d'asta
applicato; sulle necessita'  finanziarie  per  la  realizzazione  dei
lavori e in genere su ogni circostanza atta a  rimuovere  difficolta'
insorte o insorgenti nel  processo  di  ricostruzione,  riferendo  in
particolare su  tempi  e  sui  modi  di  attuazione  delle  opere  di
riparazione   e   di   ricostruzione   predisposte    ed    approvate
dall'ispettorato generale per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del
gennaio 1968. 
  Le  relazioni  dovranno  essere  fatte  pervenire,  non  oltre   il
ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale,  al  Ministero
dei  lavori  pubblici,  al  Ministero  del  tesoro,   all'ispettorato
generale per le zone colpite dai terremoti  del  gennaio  1968  e  ai
sindaci dei comuni interessati  alle  opere  di  ricostruzione  e  di
riparazione. 
  Per  provvedere  alle  indifferibili  esigenze   di   funzionamento
dell'ispettorato generale per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del
gennaio 1968 e' autorizzata l'assunzione  di  personale  a  contratto
privato con il limite numerico, con le mansioni e con il  trattamento
economico  da  determinarsi,  su  proposta  motivata   dell'ispettore
generale preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del  Ministro
per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro  il
limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui. 
  I contratti di cui al  comma  precedente  sono  stipulati  a  tempo
determinato con scadenze che non possono superare il  limite  fissato
dal  primo  comma  del  presente  articolo   per   il   funzionamento
dell'ispettorato generale per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del
gennaio 1968. 
  All'assunzione  provvede,  in   base   alle   effettive   esigenze,
l'ispettore generale per le zone colpite dai  terremoti  del  gennaio
1968, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici. 
  Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il
personale  con  mansioni  di  archivista,  di  stenodattilografo,  di
autista e di usciere, non potra' superare complessivamente l'aliquota
del  30  per  cento  del   personale   con   mansioni   tecniche   ed
amministrative  assunto  per  la  progettazione,  la   gestione,   la
esecuzione  ed  il  controllo  delle  opere  di  riparazione   e   di
ricostruzione delle zone terremotate. 
  Per la  valutazione  delle  attitudini  specifiche  a  svolgere  le
mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti  ad  un
esame preventivo di idoneita' da parte di  una  commissione  composta
dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968, che la presiede, dal consigliere di  Stato  facente  parte  del
comitato tecnico amministrativo presso l'ispettorato generale per  le
zone colpite dai terremoti del gennaio 1968  e  dal  direttore  della
ragioneria  regionale  dello  Stato  di  Palermo.  Le   funzioni   di
segretario  della  commissione  sono  esplicate  da  un   funzionario
dell'ispettorato   generale   anzidetto   designato    dall'ispettore
generale". 
 
  All'articolo 3, primo comma, le parole: "degli articoli 1 e 2" sono
sostituite con le parole: "dell'articolo 1". 
 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
 
                             Art. 3-bis. 
 
  "Alla fine del sesto comma dell'articolo 3 della legge  5  febbraio
1970, n. 21, sono aggiunte le parole: 
    "Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione  della
perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base
di telecomunicazione, in pendenza della concessione del contributo da
parte   dell'ispettorato,   il   proprietario   puo'   dare    inizio
all'esecuzione dei lavori". 
  Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970,  n.
21, e' sostituito dal seguente: 
    "Il pagamento del contributo e delle eventuali  anticipazioni  e'
effettuato dal sindaco del comune al quale sono state  presentate  le
domande  di  contributo  sulle   somme   a   tal   fine   accreditate
dall'ispettorato generale per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del
gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi". 
  L'art. 3-bis aggiunto  dalla  legge  18  marzo  1968,  n.  241,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27  febbraio  1968,
n. 79, e' sostituito dal seguente: 
    "I contributi  di  cui  al  precedente  articolo  possono  essere
concessi  anche  se  i  lavori  siano  stati  eseguiti  anteriormente
all'entrata in vigore della presente  legge,  purche'  il  competente
ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' dei danni arrecati
dall'evento  sismico  e   purche'   i   lavori   corrispondano   alle
prescrizioni del presente decreto "". 
 
  All'articolo 4, dopo il primo capoverso, e' aggiunto il seguente: 
    "Nei progetti l'ispettorato generale indica la  spesa  preventiva
necessaria  per  l'acquisizione  degli  immobili  occorrenti  per  la
realizzazione  dei  progetti  medesimi  e,  dopo  l'approvazione  dei
progetti stessi, puo' richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza
di cui agli articoli 71 e seguenti della legge  25  giugno  1865,  n.
2359,  e  successive   modificazioni,   anche   in   pendenza   della
registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo". 
 
  Al terzo capoverso le parole: "per mezzo  degli  uffici  del  genio
civile" sono sostituite con  le  parole:  "per  mezzo  delle  sezioni
autonome del genio civile". 
 
  Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti: 
 
                             Art. 4-bis. 
 
  "L'esame delle perizie dei danni  subiti  e  dei  progetti  per  la
riparazione  o  ricostruzione  degli  immobili  avviene  in  riunioni
periodiche presso il  comune  interessato,  alle  quali  partecipano,
oltre il sindaco del  comune  stesso,  a  richiesta  del  quale  sono
indette le riunioni, un rappresentante  della  sezione  autonoma  del
genio  civile  competente  per  territorio   ed   un   rappresentante
dell'ispettorato generale per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del
gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle
riunioni suddette,  oltre  il  sindaco  del  comune  interessato,  un
rappresentante dell'ufficio del  genio  civile  e  un  rappresentante
dell'ispettorato   provinciale   dell'agricoltura   competenti    per
territorio". 
 
                             Art. 4-ter. 
 
  "Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato  a  concedere  ai
comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita  Belice,
Poggioreale, Santa Ninfa,  la  somma  di  lire  500  milioni  per  il
restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico,
archeologico o monumentale. 
  Il programma di dette opere e' predisposto dalle sopraintendenze ai
monumenti, alle gallerie e alle antichita' competenti per territorio,
sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate. 
  L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione  o  conservazione
degli immobili di  interesse  artistico  o  monumentale  puo'  essere
affidata in  concessione  dallo  ispettorato  generale  per  le  zone
colpite  dai  terremoti  del  gennaio   1968   alle   sopraintendenze
competenti per territorio". 
 
  L'articolo 6 e' sostituito con il seguente: 
    "Dopo il primo capoverso dell'articolo 16 della legge 5  febbraio
1970, n. 21, e' inserito il seguente: 
    "Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee
telefoniche ed elettriche,  necessari  per  rendere  libere  le  aree
occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati,  per  la
ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione  delle
aree relative, nonche' per la realizzazione  di  tutte  le  opere  di
competenza  dell'ispettorato  generale  per  le  zone   colpite   dai
terremoti del gennaio 1968,  si  provvede  a  spese  dell'ispettorato
medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti  i
lavori necessari, sentito  il  comitato  tecnico  amministrativo.  Le
opere sono eseguite dagli enti proprietari ai  quali  i  lavori  sono
dati in concessione "". 
 
  All'articolo 7, quarto comma, le  parole:  "Entro  tre  anni"  sono
sostituite con le parole: "Entro due anni", e la  parola:  "triennio"
con la parola: "biennio". 
 
  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
 
                             Art. 8-bis. 
 
  "Le aree e relativi immobili che risultano  liberi  in  conseguenza
della soppressione della  linea  ferroviaria  a  scartamento  ridotto
Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente  ai  comuni  secondo  la
rispettiva competenza territoriale. Tali  aree  ed  immobili  saranno
utilizzati  esclusivamente  per  la   realizzazione   di   opere   di
urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere  di  interesse
pubblico". 
 
                             Art. 8-ter. 
 
  "All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: "dei
conventi cappuccini di Palermo, delle  Benedettine  di  Alcamo  e  di
Tagliavia in provincia di Palermo" sono sostituite con le parole: 
    "del Monastero dell'Angelo custode  -  ordine  benedettino  -  di
Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di  Tagliavia  in
provincia di Palermo"". 
 
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
 
                             Art. 9-bis. 
 
  "E' prorogato al 31 dicembre 1971 il termine  previsto  dall'ultimo
comma dell'articolo 24 del decreto-legge 27  febbraio  1969,  n.  79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per
la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a
favore  delle  aziende  agricole  danneggiate,   limitatamente   alla
ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e
pertinenze agricole". 
 
                             Art. 9-ter. 
 
  "La proroga prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio  1970,
n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima". 
 
  All'articolo 10 le parole: "al 31 dicembre  1971"  sono  Sostituite
con le parole: "al 31 dicembre 1972". 
 
  All'articolo 10, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
    "Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli  artigiani  e  dei
commercianti e' titolo sufficiente l'iscrizione nei  rispettivi  albi
della camera di commercio, industria e agricoltura". 
 
  All'articolo 11, le parole: "al 31 dicembre 1971"  sono  sostituite
con le parole: "al 31 dicembre 1972". 
 
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
 
                            Art. 11-bis. 
 
  "Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche  a
favore dei cittadini che, avendo il domicilio  fiscale  anteriormente
al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 26 della legge  5
febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attivita' in  altri  comuni
delle province di  Palermo,  Trapani  ed  Agrigento,  sempre  che  il
reddito  imponibile  iscritto  a  ruolo  nei  singoli  anni  ai  fini
dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000". 
 
                            Art. 11-ter. 
 
  "La   decurtazione   del   canone   prevista   dall'ultimo    comma
dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' prorogata  al
31 dicembre 1972". 
 
                           Art. 11-quater. 
 
  "Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e  31
del  decreto-legge  22  gennaio  1968,   n.   12,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 18 marzo  1968,  n.  182,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 500 milioni da  iscrivere  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1971". 
 
  L'articolo 14 e' soppresso. 
 
  All'articolo 15, secondo comma, le parole: "per l'anno  finanziario
1971", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1971 e
1972". 
 
  Il terzo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Al fine predetto, e' autorizzata la spesa di lire 3.000  milioni
per ciascuno degli anni finanziari 1971 e  1972  che  sara'  iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno". 
 
 All'articolo 17, il primo capoverso e' sostituito con il seguente: 
    "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, e'
autorizzata la spesa di lire  162.450  milioni  che  sara'  stanziata
nello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire
71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705
milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente  negli  anni  finanziari
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974". 
 
  All'articolo 18, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "All'onere  di  lire  11.000   milioni   derivante   per   l'anno
finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e  15
del presente decreto si provvede con le disponibilita' risultanti per
l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 17". 
 
  Dopo l'articolo 18, sono inseriti i seguenti: 
 
                            Art. 18-bis. 
 
  "Presso l'ispettorato generale per le zone  colpite  dal  terremoto
del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio  1968,  n.
79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968,  n.  241,
e' istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti. 
  L'ufficio di cui al precedente comma provvede  al  controllo  degli
atti emanati dall'ispettorato generale. 
  All'ufficio  distaccato  della  Corte  dei  conti  e'  preposto  un
consigliere della sezione di  controllo  per  la  regione  siciliana,
istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n.  655,  coadiuvato
da un primo referendario, o referendario in  servizio  alla  data  di
conversione in legge del presente decreto-legge,  presso  la  sezione
medesima. 
  La Corte dei conti provvedera' all'assegnazione del  personale  per
il funzionamento di detto ufficio. 
  L'ufficio distaccato iniziera' il suo funzionamento il  30°  giorno
successivo  a  quello  della  conversione  in  legge   del   presente
decreto-legge. 
  Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n.  1214,  e
successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 
655, in quanto applicabili". 
 
                            Art. 18-ter. 
 
  "I  termini  di  decadenza  previsti  dalle  leggi  per   le   zone
terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in
favore di coloro  che  hanno  subito  danni,  si  intendono  riferiti
esclusivamente alla presentazione della domanda. 
  La relativa documentazione puo' essere presentata successivamente". 
 
                           Art. 18-quater. 
 
  "L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-ter e'  posto  a
carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 34  della
legge 5 febbraio 1970, n. 21". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Saint Vincent, addi' 30 luglio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                  COLOMBO - RESTIVO - 
                                                 PRETI - LAURICELLA - 
                                                NATALI - DONAT-CATTIN 
                                                  - FERRARI AGGRADI - 
                                                             GIOLITTI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO